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CONSTITUTION OF THE LIGURIAN REPUBLIC (in Italian)



COSTITUZIONE
DELLA REPUBBLICA LIGURE



PREAMBOLO

Noi, il popolo ligure;
consci della millenaria storia d’indipendenza della Nazione ligure e dell’eredità storica politica e culturale della Serenissima Repubblica di Genova e di tutti gli Stati preunitari liguri;
consci delle responsabilità di fronte alle nuove e future generazioni;
risoluti nel rinnovare l’unità nazionale e la coesione interna in un patto federale indissolubile e mediate la valorizzazione delle unicità e peculiarità storiche culturali sociali ed economiche del nostro territorio e del nostro popolo;
riconoscendo e rispettando i principi fondamentali inderogabili e inalienabili dell’uomo e dei popoli sui quali si fonda la legittimità del diritto e delle istituzioni liguri;
promulghiamo questa Costituzione come legge fondamentale della Repubblica Ligure:


TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – La Repubblica Ligure è una nazione sovrana, indipendente e indivisibile, il cui ordinamento è repubblicano, democratico, sociale, e federale. La Repubblica e il suo ordinamento si fondano sui principi di libertà, democrazia, laicità, ed eguaglianza.

Art. 2 – La Repubblica Ligure fonda la legittimità delle sue istituzioni e delle leggi nazionali, statali, e locali sui diritti e principi fondamentali, inderogabili e inalienabili dell’uomo e dei popoli. La legge è fondamento e limite delle attività della Repubblica, le quali rispondono al pubblico interesse ed è proporzionata allo scopo.

Art. 3 – La Repubblica Ligure riconosce e tutela la libertà e i diritti inalienabili del popolo ligure, salvaguardando l’indipendenza, la sicurezza, e la sovranità della Nazione ligure. La Repubblica promuove la comune prosperità, la coesione interna, e la pluralità culturale interna.

Art. 4 – La Repubblica Ligure è costituita dagli Stati federati del Genovesato, Savonese, Spezzino, Oltregiogo, Lunigiana, Noli, Finalese, Albenganese, Sanremasco, Tigullio, Ventimigliese, Terra Brigasca, Calvi-Bonifacio-Isole Tabarchine, Corsica Cismonte, Corsica Pumunti, Monaco, e delle Città Stato di Loano, Oneglia, e Porto San Maurizio.

Art. 5 – Gli Stati e le Città Stato della Repubblica Ligure sono sovrani e autonomi entro i limiti stabiliti dalla Costituzione e dalla legge. Nell’assegnazione delle responsabilità statali e del loro adempimento si osserva e si applica il principio della sussidiarietà.

Art. 6 – Le lingue nazionali ufficiali della Repubblica Ligure sono il ligure e l’italiano. Le lingue corsa, lunigiana, e occitana sono riconosciute come ufficiali negli Stati e nelle Città Stato appartenenti alle relative comunità linguistiche. La Repubblica tutela e promuove il multilinguismo ad ogni livello istituzionale.

Art. 7 – La capitale della Repubblica Ligure, sede di tutte le istituzioni nazionali centrali, è Genova.

Art. 8 – I simboli nazionali della Repubblica Ligure sono: la bandiera nazionale, lo stemma nazionale, e l’inno nazionale.
La bandiera nazionale della Repubblica Ligure è costituita dalla croce rossa di San Giorgio su campo bianco con al centro lo stemma nazionale.
Lo stemma nazionale della Repubblica Ligure è costituito da uno stemma sannitico raffigurante la croce rossa di San Giorgio su campo bianco, sorretto da due grifoni rampanti reggenti corona muraria, e alla cui base un drappo bianco recante il motto nazionale “LIBERTAS”.
L’inno nazionale della Repubblica Ligure è il “Basso di Genova”.

TITOLO II
PRINCIPII FONDAMENTALI

Art. 9 – La Repubblica Ligure riconosce, tutela, e protegge la dignità umana in ogni sua forma.

Art. 10 – La Repubblica Ligure riconosce, tutela, e stabilisce l’uguaglianza giuridica dinanzi la legge. Tutti gli individui sono eguali di fronte alla legge nazionale, statale, e locale; nessuno può essere discriminato a causa dell’origine, della razza, del sesso, dell’età, della lingua, delle condizioni sociali, dello stile di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, e di menomazioni fisiche, mentali o psichiche.

Art. 11 – La Repubblica Ligure riconosce, tutela, e garantisce il diritto alla vita e alla libertà personale, in particolar modo viene tutelata la libertà all’integrità fisica, psichica, e di movimento.
La Repubblica Ligure abolisce la pena di morte e le partiche di tortura e ogni forma di punizione e trattamento crudele, inumano, o degradante per la dignità umana.

Art. 12 – La Repubblica Ligure protegge e tutela incolumità e lo sviluppo dei fanciulli e degli adolescenti. I minorenni esercitano autonomamente i loro diritti nei limiti delle loro capacità.

Art. 13 – La Repubblica Ligure tutela e garantisce la sussistenza di coloro che non sono in grado di provvedere a sé stessi autonomamente, e coloro che hanno diritto o necessitano di assistenza e di ricevere i mezzi indispensabili per un’esistenza dignitosa.

Art. 14 – La Repubblica Ligure tutela, protegge, e rispetta la vita privata, familiare, le abitazioni, la corrispondenza privata tramite ogni mezzo di comunicazione degli individui. Ognuno ha diritto alla protezione da impieghi abusivi dei suoi dati personali.

Art. 15 – La Repubblica Ligure riconosce il diritto al matrimonio e alla famiglia in ogni forma stabilita dalla legge.

Art. 16 – La Repubblica Ligure è uno stato laico e aconfessionale che non riconosce alcuna religione di stato ufficiale. La Repubblica riconosce, garantisce, e tutela la libertà di credo e di coscienza, ognuno ha diritto a scegliere liberamente la propria confessione religiosa, le proprie convinzioni filosofiche e di professarle individualmente o in comunità. Nessuno può essere costretto ad aderire ad una comunità religiosa o a farne parte, a praticare atti religiosi, o a seguire un insegnamento religioso.

Art. 17 – La Repubblica Ligure riconosce, garantisce, e tutela la libertà d’opinione, espressione, e d’informazione, la libertà di ricevere liberamente informazioni nonché di procurarsele e diffonderle presso fonti accessibili.

Art. 18 – La Repubblica Ligure riconosce, garantisce, e tutela la libertà della stampa, della radio, della televisione, e di ogni altra forma di telediffusione pubblica e privata di informazioni. La censura in ogni sua forma è vietata.

Art. 19 – La Repubblica Ligure riconosce, garantisce, e tutela la libertà di parlare la propria lingua madre e ogni altra lingua nativa o non nativa del territorio ligure.

Art. 20 – La Repubblica Ligure garantisce il diritto all’istruzione scolastica di base sufficiente e gratuita.

Art. 21 – La Repubblica Ligure riconosce, garantisce, e tutela la libertà della ricerca e dell’insegnamento.

Art. 22 – La Repubblica Ligure riconosce, garantisce, e tutela la libertà dell’arte in ogni sua espressione.

Art. 23 – La Repubblica Ligure riconosce, garantisce, e tutela la libertà di riunione, la libertà di organizzare riunioni, nonché di parteciparvi o non parteciparvi.

Art. 24 – La Repubblica Ligure riconosce, garantisce, e tutela la libertà di associazione. Ognuno ha il diritto di costituire associazioni, di aderirvi, o di farne parte, nonché di partecipare liberamente alle attività associative. Nessuno può essere costretto a aderire ad associazioni o a farne parte.

Art. 25 – La Repubblica Ligure riconosce, garantisce, e tutela la libertà di domicilio, ogni individuo di cittadinanza ligure può stabilirsi in ogni luogo della Nazione. Ognuno ha il diritto uscire ed entrare nei territori della Repubblica Ligure nei limiti e nelle modalità stabiliti dalla legge.

Art. 26 – I cittadini liguri non possono essere espulsi dai territori della Repubblica Ligure, l’estradizione a un’autorità estera può avvenire solo su consenso dell’interessato. I rifugiati non possono essere estradati in uno stato dove sono perseguitati, vi è il rischio di subire torture o trattamenti inumani o crudeli, o che viola di diritti fondamentali dell’uomo.

Art. 27 – La Repubblica Ligure riconosce, garantisce, e tutela la proprietà privata in ogni sua forma garantendo, in caso d’espropriazione o restrizione, piena indennità.

Art. 28 – La Repubblica Ligure riconosce, garantisce, e tutela la libertà economica e di commercio, garantendo la libera scelta della professione, il libero accesso alle attività economiche e commerciali private, e al libero esercizio professionale, economico, e commerciale.

Art. 29 – La Repubblica Ligure riconosce, garantisce, e tutela la libertà sindacale in ogni sua forma. Tutti i lavoratori, i datori di lavoro, e le loro organizzazioni di rappresentanza hanno diritto a riunirsi, costituire associazioni a tutela dei loro interessi, nonché il diritto di aderirvi o non aderirvi.
I conflitti tra lavoratori e datori di lavoro devono essere, per quanto possibile, composti in via negoziale o conciliativa.
Lo sciopero e la serrata sono riconosciuti come leciti solo nei casi in cui si riferiscono ai rapporti di lavoro, e non contrastino con gli impegni costituzionali di preservare la pace del lavoro. Lo sciopero e la serrata possono essere vietati o limitati solo nei casi previsti dalla legge.

Art. 30 – La Repubblica Ligure garantisce la parità ed equità di trattamento nei procedimenti delle autorità giudiziarie o amministrative. Ognuno ha il diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine temporale ragionevole.
La Repubblica garantisce, a coloro che non dispongono dei mezzi necessari, la gratuità della procedura e il diritto al patrocinio gratuito qualora sia necessaria la presenza di un legale.

Art. 31 – La Repubblica Ligure riconosce, garantisce, e tutela il diritto ad essere giudicato a un tribunale o un’autorità giudiziaria competente, indipendente, e imparziale. La Repubblica vieta ogni forma di tribunali eccezionali.
Le udienze e le pronunce delle sentenze sono pubbliche, fuorché nei limiti e nelle eccezioni previste dalla legge.

Art. 32 – Nessuno può essere privato della libertà personale ed individuale se non nei casi previsti dalla legge e nelle sole modalità prescritte. Chi viene privato dalla libertà ha diritto ad essere informato immediatamente, nella lingua a lui comprensibile, sulle motivazioni di tale prescrizione, e sui diritti che gli spettano, e di avvisare i suoi stretti congiunti. A ognuno è data la possibilità di far valere i propri diritti nelle sedi opportune e stabilite. Coloro che vengono incarcerati a titolo preventivo ha diritto di essere prontamente tradotto dinanzi al giudice e giudicati entro un termine temporale ragionevole. Spetta al giudice la decisione di continuare la carcerazione o la liberazione.

Art. 33 – Ognuno è considerato innocente fintanto che non sia condannato con sentenza passata in giudicato. L’accusato ha diritto ad essere informato il più presto possibile e compiutamente sulla imputazione contestategli, e ha il diritto ad avere la possibilità di far valere i diritti di difesa che gli spettano. Il condannato ha diritto a far esaminare la sentenza ad un tribunale superiore.

Art. 34 – Ognuno ha diritto di rivolgere petizioni alle autorità senza subire pregiudizi. Le autorità devono prendere atto delle petizioni.

Art. 35 – La Repubblica Ligure riconosce, garantisce, e tutela i diritti politici, la libera formazione della volontà ed espressione del voto.

Art. 36 – È cittadino ligure chi possiede la cittadinanza comunale e la cittadinanza di uno Stato federato. La cittadinanza ligure è attribuita automaticamente a tutti coloro che nascono sul territorio della Repubblica. La cittadinanza ligure è concessa a tutti degli stranieri che ne fanno richiesta secondo le modalità stabilite dalla legge, stabilendo inoltre la perdita della cittadinanza ligure e le modalità per la reintegrazione della medesima.

Art. 37 – La legge nazionale disciplina l’esercizio dei diritti politici in materia nazionale, e la legge statale in materia statale e comunale. I diritti politici di esercitano nel luogo di domicilio, nessuno può esercitare i diritti politici in più di uno Stato.

Art. 38 – La Repubblica Ligure promuove le relazioni dei liguri all’estero tra loro e la Madrepatria.

TITOLO II
LA REPUBBLICA GLI STATI E I COMUNI

Art. 39 – La Repubblica e l’amministrazione nazionale assume unicamente i compiti che superano la capacità degli Stati o che esigono un disciplinamento uniforme da parte sua. La Repubblica e gli Stati collaborano e si aiutano reciprocamente nell’adempimento dei loro compiti nel rispetto e sostegno reciproco. Le controversie tra Repubblica e Stati o Comuni vanno composte, per quanto possibile, con il negoziato e la mediazione.

Art. 40 – Gli Stati partecipano al processo decisionale della Repubblica e dell’amministrazione nazionale, in particolare all’elaborazione del diritto secondo le modalità previste dalla Costituzione e dalla legge.

Art. 41 – Gli Stati attuano il diritto e la legge nazionale secondo le modalità previste dalla Costituzione e dalla legge.

Art. 42 – La Repubblica tramite la legge nazionale e la Costituzione salvaguarda e tutela l’autonomia degli Stati, lasciando ad essi sufficienti compiti, fonti di finanziamento, e rispettando la loro autonomia organizzativa.

Art. 43 – La legge nazionale e le norme di diritto nazionale prevalgono su quelle statali contrarie.

Art. 44 – L’autonomia comunale è garantita e riconosciuta dalla legge nazionale, dalla Costituzione, e dalle norme di diritto degli Stati.

Art. 45. – Ogni Stato federato si dà una costituzione o statuto democratico, approvato dal popolo e garantito a livello nazionale, la Repubblica conferisce tali garanzie, nei modi e nelle procedure stabilite dalla legge, solo se la costituzione o statuto statale non contraddice la legge e le norme di diritto nazionale. L’ordine costituzionale statale è tutelato dalla Repubblica, dalle leggi nazionali e dalle norme di diritto nazionale.
Gli Stati stabiliscono autonomamente la loro forma organizzativa in conformità del diritto e delle leggi nazionali e costituzionali.
I Comuni stabiliscono nelle forme stabilite dal diritto e dalle leggi statali la propria forma organizzativa.

Art. 46 – Il territorio e l’esistenza degli Stati è tutelato dalla Repubblica, qualsiasi modifica territoriale necessita del consenso del popolo e degli Stati interessati, nonché dell’approvazione del Senato della Repubblica.

Art. 47 – La politica estera della Nazione è competenza esclusiva della Repubblica. La Repubblica si adopera per salvaguardare l’indipendenza e il benessere della Nazione, contribuisce a far rispettare i diritti umani e a promuovere la democrazia, ad assicurare la convivenza pacifica dei popoli e delle nazioni nonché a salvaguardare le basi naturali della vita. La Repubblica tiene conto delle competenze degli Stati e ne salvaguarda gli interessi.
Gli Stati collaborano alla preparazione delle decisioni di politica estera che toccano le loro competenze o loro interessi essenziali. Gli Stati possono concludere con l’estero trattati nei settori di loro competenza, tali trattati non devono essere in contraddizione con la legge e le norme di diritto nazionale.

Art. 48 – La difesa e la sicurezza esterna ed interna della Nazione è competenza esclusiva della Repubblica. La Repubblica Ligure si dota di proprie forze armate nazionali, organizzate e amministrate secondo le modalità stabilite da apposite normative nazionali. Tutti i cittadini liguri sono obbligati e tenuti a prestare servizio militare nei tempi e nelle modalità stabilite dalla legge. La legge prevede un servizio civile sostitutivo.
La Repubblica Ligure di dota di un proprio corpo nazionale di polizia, organizzato e amministrato secondo le modalità stabilite dalla legge. La sicurezza interna in materia di polizia civile e locale è delegata su richiesta degli Stati e dei comuni, i quali possono dotarsi di propri corpi di polizia organizzati e amministrati secondo le leggi statali o comunali.

Art. 49 – Le normative e legislazioni in materia di protezione civile competono alla Repubblica, la quale disciplina e organizza il servizio di protezione civile nelle modalità stabilite dalla legge.

Art. 50 – Il settore scolastico compete agli Stati e ai comuni, i quali devono garantire gli adeguati livelli di istruzione stabiliti dalla legge nazionale. Alla Repubblica compete la gestione degli istituti pubblici universitari e di ricerca.
La Repubblica istituisce appositi istituti e centri di rilevamento dei dati statistici sullo stato e l’evoluzione della popolazione, dell’economia, della società, della formazione, della ricerca, del territorio e dell’ambiente della Nazione.

Art. 51 – Gli Stati designano la loro lingua ufficiale e la loro appartenenza alle comunità linguistiche, per garantire la pace linguistica e sociale essi rispettano la composizione linguistica tradizionale dei territori e considerano le minoranze linguistiche autoctone.

Art. 52 – La Repubblica e l’amministrazione nazionale stabilisce, tramite la legge, i principi della pianificazione territoriale. L’applicazione della pianificazione territoriale spetta agli Stati che deve essere volta a un’appropriata e parsimoniosa utilizzazione del suolo e a un ordinato insediamento del territorio. La legge nazionale e statale stabilisce inoltre prescrizioni e normative atte alla preservazione del patrimonio e dell’ambiente naturale del territorio nazionale, della salubrità ambientale da elementi e condizioni nocive all’uomo, l’esecuzione di tali normative è competenza degli Stati salvo che la legge non preveda diversamente.

Art. 53 – La Repubblica Ligure si adopera per preservare attivamente il patrimonio ambientale, paesaggistico, e storico della Nazione tramite legislazioni nazionali atte specificamente allo scopo, gli Stati e i comuni, applicano e adottano normative per darne esecuzione.

Art. 54 – La legge nazionale stabilisce le normative e i principi generali sull’esercizio della caccia e della pesca. La legge disciplina, inoltre, le normative generali sulla salvaguardia e protezione della fauna e della flora selvatica e non selvatica presente sul territorio della Repubblica. L’applicazione di tali normative e principi generali è competenza degli Stati e dei comuni.

Art. 55 – La legge nazionale stabilisce le normative e i principi generali che competono il settore del trasporto su gomma e su strada, su rotaia, via aerea, e via mare.

Art. 56 – La politica energetica nazionale è competenza esclusiva della Repubblica. La Repubblica Ligure adotta una politica energetica nazionale fondata sull’autosufficienza, la sostenibilità ambientale, e l’innovazione. L’uso dell’energia nucleare è considerato dalla Repubblica come risorsa strategica fondamentale per la sicurezza generale della Nazione.
Le normative e le leggi nazionali disciplinano il settore del trasporto dell’energia in ogni sua forma.
Gli Stati e i comuni possono adottare proprie politiche energetiche in conformità delle normative nazioni.

Art. 57 – I settori delle poste, delle telecomunicazioni, della radiotelevisione, competono alla Repubblica e sono disciplinati da normative e leggi nazionali che, inoltre, stabiliscono e garantiscono un’adeguata copertura degli strumenti e dei servizi postali e di telecomunicazione su tutto il territorio nazionale.

Art. 58 – La Repubblica Ligure considera l’agricoltura un settore strategico essenziale alla sicurezza nazionale. La Repubblica provvede affinché l’agricoltura, tramite una produzione ecologicamente sostenibile e orientata verso il mercato, contribuisca efficacemente a garantire l’approvvigionamento della popolazione, a salvaguardare le basi vitali naturali e il paesaggio rurale, garantire un’occupazione decentrata del territorio. La Repubblica può istituire particolari forme di normative e regolamentazioni fiscali atte a favorire e a mantenere efficiente il settore agricolo.

TITOLO III
DISPOSIZIONI ECONOMICHE COMMERCIALI E FISCALI

Art. 59 – La Repubblica Ligure si attiene al principio della libertà economica e di commercio, tutelando gli interessi economici e strategici nazionali, contribuendo assieme all’economia privata al benessere economico generale del popolo ligure, e alla sicurezza economica generale. La legge stabilisce normative atte al favorire le condizioni per l’economica privata e la libera concorrenza.

Art. 60 – La politica e il settore monetario sono competenza esclusiva della Repubblica. La legge e le normative nazionali stabiliscono i principi e le norme generali della politica e del settore monetario della Nazione.
La Repubblica adotta una propria valuta nazionale.
La Repubblica Ligure istituisce il Banco Nazionale della Repubblica Ligure, la legge e specifiche normative nazionali ne stabilisce l’organizzazione interna e il mandato.
La Repubblica riconosce il commercio come settore strategico fondamentale per gli interessi nazionali, e adotta specifiche normative e leggi nazionali per promuoverne l’espansione.

Art. 61 – La politica e il settore bancario e finanziario sono competenza esclusiva della Repubblica. La legge e le normative nazionali stabiliscono i principi e le norme generali della politica e del settore bancario e finanziario. Gli Stati possono, in accordo con le norme nazionali, proprie politiche bancarie e finanziarie.

Art. 62 – La Repubblica Ligure promuove e garantisce, tramite apposite normative e leggi nazionali, la sicurezza e la protezione dei lavoratori, il servizio di collocamento, e il conferimento dell’obbligatorietà generale a contratti collettivi di lavoro.

Art. 63 – La Repubblica Ligure promuove, garantisce, e tutela la libera concorrenza economica. La Repubblica emana prescrizioni, tramite normative e leggi nazionali, contro gli effetti economicamente o socialmente nocivi di cartelli e di altre forme di limitazione della concorrenza.

Art. 64 – La Repubblica promuove, tramite normative e leggi nazionali, misure per la protezione dei consumatori. Gli Stati possono emanare normative e leggi statali per attuare le misure di protezione e tutela dei consumatori.

Art. 65 – Il regime fiscale della Repubblica Ligure è disciplinato dalla legge e dalle normative economiche nazionali, e si basa sul principio delle proporzionalità e progressività delle risorse economiche e patrimoniali. La legge e le normative nazionali istituiscono e stabiliscono il sistema fiscale tributario di competenza nazionale. Gli Stati e i comuni possono istituire proprie forme tributarie e fiscali per finanziarsi.

TITOLO IV
IL POTERE LEGISLATIVO

Art. 66 – Il potere legislativo supremo è attribuito al Parlamento della Repubblica Ligure. Il Parlamento si compone di due camere, l’Assemblea Nazionale e il Senato della Repubblica, le due camere hanno le medesime competenze e poteri.

Art. 67 – L’Assemblea Nazionale è composta da duecentotrenta deputati eletti dal popolo a suffragio universale diretto secondo un sistema proporzionale. L’Assemblea rinnova integralmente i suoi membri ogni cinque anni.
Ogni Stato costituisce un circondario elettorale, i seggi sono ripartiti tra gli Stati proporzionalmente alla loro popolazione. Ogni Stato ha diritto almeno a un seggio nell’Assemblea.

Art. 68 – Il Senato della Repubblica è composta da trentotto senatori, eletti dai cittadini degli Stati a suffragio universale diretto. Ogni Stato elegge due senatori. Le procedure per l’elezione dei senatori sono determinate dai singoli Stati.

Art. 69 – Ciascuna camera elegge al suo interno, per un mandato di un anno, il proprio presidente nonché due vicepresidenti.

Art. 70 – Ciascuna camera istituisce proprie commissioni al loro interno, la cui composizione deve essere proporzionale alla composizione politiche della camera istituente.

Art. 71 – Le camere del Parlamento deliberano separatamente e a maggioranza dei propri membri. Le proposte di legge richiedono per essere approvate l’accordo di entrambe le camere. Le camere si riuniscono in seduta comune sotto la direzione del presidente del Senato per: l’elezione del Presidente della Repubblica, l’elezione dei membri del Gran Consiglio della Repubblica, l’elezione dei giudici dell’Alta Corte di Giustizia Ligure, prendere atto delle dichiarazioni del Gran Consiglio della Repubblica e del Presidente della Repubblica, deliberazioni straordinarie, e deliberare sulle domande di grazia.
Le sedute delle camere del Parlamento sono pubbliche.

Art. 72 – Ciascun membro del Parlamento, ciascun partito o gruppo parlamentare, ciascuna commissione, e ogni Stato, ha il diritto di sottoporre iniziative legislative al Parlamento.
I membri del Parlamento del Gran Consiglio della Repubblica hanno diritto di proposta in merito a un oggetto in deliberazione.

Art. 73 – I membri del Parlamento non incorrono giuridicamente in alcuna responsabilità per quanto da loro espresso nelle camere e negli organi parlamentari.

Art. 74 – Il Parlamento emana norme di diritto sotto forma di legge o normativa nazionale. Le leggi emanate dal Parlamento entrano in vigore dopo la promulgazione del Presidente della Repubblica.

TITOLO V
IL POTERE ESECUTIVO

Art. 75 – Il potere esecutivo supremo e di governo è attribuito in forma collegiale al Gran Consiglio della Repubblica. Il Gran Consiglio si compone di nove membri, eletti dal Parlamento dopo ogni rinnovo integrale del Senato della Repubblica.

Art. 76 – Il Presidente del Gran Consiglio della Repubblica presiede il Gran Consiglio. La presidenza è eletta per un anno dal Parlamento tra i membri del Gran Consiglio.

Art. 78 – Il Gran Consiglio della Repubblica delibera in quanto autorità collegiale. Gli incarichi e le competenze del Gran Consiglio sono ripartiti fra i singoli membri secondo i nove ministeri della Repubblica.
Il Gran Consiglio dirige l’amministrazione nazionale, la quale è strutturata in ministeri.
Ciascun ministero è diretto da un membro del Gran Consiglio.

Art. 79 – La Segreteria di Stato è l’organismo amministrativo e gestionale del Gran Consiglio della Repubblica. La Segreteria si compone di un Segretario di Stato e due vicesegretari, nominati dal Gran Consiglio.

Art. 80 – Il Gran Consiglio della Repubblica definisce i fini e i mezzi della propria politica di governo, e pianifica e coordina le attività nazionali.
Il Gran Consiglio emana norme di diritto ed atti avente forza di legge sottoforma di ordinanza.
Le ordinanze e le norme emanate dal Gran Consiglio entrano in vigore dopo la promulgazione del Presidente della Repubblica.
Il Gran Consiglio sottopone al Parlamento disegni di atti legislativi.
Le competenze e le attribuzioni in materia di governo sono disciplinati da normative nazionali deliberate dal Parlamento e dal Presidente della Repubblica.

TITOLO VI
IL CAPO DELLO STATO

Art. 81 – Il Presidente della Repubblica Ligure è il Capo dello Stato e della Nazione, rappresenta l’unità nazionale e federale della Repubblica, è garante in ultima istanza dell’ordine costituzionale repubblicano e democratico della Nazione, e comandante in capo delle forze armate nazionali.

Art. 82 – Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento per un mandato di sette anni. Il mandato del Presidente della Repubblica non è rinnovabile.

Art. 83 – Il Presidente della Repubblica promulga ogni legge, atto e deliberazione del Parlamento e del Gran Consiglio, indice le elezioni per il rinnovo dei membri del Parlamento, e indice i referendum popolari nelle modalità previste dalla legge.

Art. 84 – Il Presidente della Repubblica, in accordo con il Gran Consiglio e il Parlamento, ratifica i trattati internazionali. Il Presidente, inoltre, accredita e riceve i funzionari esteri.

Art. 85 – Il Presidente della Repubblica, in qualità di comandante in capo delle forze armate nazionali, presiede l’Alto Comando di Difesa della Repubblica.

Art. 86 – Il Presidente della Repubblica, in accordo con il Gran Consiglio e il Parlamento, dichiara lo stato di guerra.

Art. 87 – Il Presidente della Repubblica nomina, nei casi previsti dalla legge, i funzionari pubblici dell’amministrazione nazionale.

Art. 88 – Il Presidente della Repubblica, in accordo con l’Alta Corte di Giustizia della Repubblica, può apporre in veto su leggi, ordinanze, e normative aventi forza di legge nei soli casi di incompatibilità con l’ordinamento costituzionale.

Art. 89 – In caso di impedimento temporaneo o permanente, o di dimissioni del Presidente della Repubblica, le sue funzioni vengono esercitate temporaneamente dal presidente del Senato della Repubblica. L’esercizio temporaneo delle funzioni del Capo dello Stato ha termine con l’elezione da parte del Parlamento di un nuovo Presidente della Repubblica entro e non oltre un mese dall’inizio dell’esercizio temporaneo.

TITOLO VII
IL POTERE GIUDIZIARIO

Art. 90 – Il potere giudiziario supremo è attribuito all’Alta Corte di Giustizia Ligure. L’Alta Corte si compone di trentacinque giudici eletti dal Parlamento per un mandato di sei anni. La legge stabilisce l’organizzazione e le procedure interne dell’Alta Corte.
L’Alta Corte di Giustizia Ligure è autonoma e indipendente da ogni altro potere pubblico.

Art. 91 – Il Presidente dell’Alta Corte di Giustizia è nominato dai e tra i membri stessi dell’Alta Corte per un mandato di un anno.

Art. 92 – È competenza esclusiva dell’Alta Corte di Giustizia Ligure, in materia giudiziaria, il diritto nazionale e costituzionale, il diritto internazionale, e il diritto costituzionale degli Stati. È competenza dell’Alta Corte la risoluzione giudiziaria delle controversie tra l’amministrazione nazionale e gli Stati.
La legge stabilisce e attribuisce all’Alta Corte ulteriori competenze e poteri.

Art. 93 – Le sentenze dell’Alta Corte di Giustizia sono vincolanti per tutti gli organismi giudiziari e pubblici.

Art. 94 – I tribunali statali sono competenti del diritto statale e comunale. La legge statale stabilisce, conformemente alla legge nazionale, l’organizzazione e le procedure dei tribunali statali.

TITOLO VIII
REVISIONE COSTITUZIONALE E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 95 – La presente Costituzione può essere revisionata parzialmente o totalmente in ogni tempo. Salvo diversa disposizione della presente Costituzione e della legislazione nazionale emanata in virtù di essa, la revisione avviene in via legislativa.

Art. 96 – La revisione parziale della Costituzione può essere chiesta dal popolo o decisa dal Parlamento della Repubblica. Ogni revisione parziale deve rispettare il principio dell’unità della materia e non può violare le disposizioni cogenti del diritto internazionale.
L’iniziativa popolare per la revisione parziale deve rispettare inoltre il principio dell’unità della forma.

Art. 97 – La revisione totale della Costituzione può essere proposta dal popolo, oppure decisa dal Parlamento. Se la revisione totale è proposta mediante iniziativa popolare o se non vi è unanimità di vedute tra le due camere, il popolo decide, nelle forme stabilite dalla legge se si debba procedere alla revisione totale. Se il popolo si pronuncia per la revisione totale, si procede alla rielezione del Parlamento. Le disposizioni cogenti del diritto internazionale non possono essere violate.

Art. 98 – La Costituzione interamente o parzialmente riveduta entra in vigore con l’accettazione del popolo e degli Stati.

Art. 99 – La Repubblica Ligure stabilisce, garantisce, e riconosce l’istituto del referendum popolare come espressione diretta della volontà popolare. La legge stabilisce le forme e l’organizzazione dell’istituto referendario. Le decisioni del popolo espresse attraverso l’istituto referendario sono vincolanti per gli organi legislativi ed esecutivi nazionali, statali, e comunali.

Art. 100 – Non possono essere oggetto di referendum e di revisione parziale o totale della Costituzione le seguenti materie: la politica internazionale delle Repubblica e le norme di diritto internazionale recepite nel diritto nazionale, la forma di stato repubblicana federale e democratica, e i diritti e principi fondamentali espressi dalla presente Costituzione.


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